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lunedì 22 giugno 2009

NUOVA SEDE

NUOVA SEDE

Ufficio trasferito al secondo piano
sempre in via chiarini 71/F
a breve riprenderanno le attività del blog

sabato 15 novembre 2008

DETRAZIONE 36% - PARTE 1 DATI DEL DICHIARANTE

Eccoci ancora qui ad affrontare il tema della detrazione del 36%.
Il nostro studio vuole semplicemente diffondere per cominciare,
ed andrà proseguento in varie parti (post), le istruzioni riguardanti la
compilazione del "semplicissimo" modello del 36%, inerente la detrazione
fiscale del 36% per le opere di ristrutturazione o manutenzione del
fabbricato


DATI DEL DICHIARANTE
- codice fiscale ovviamente lo si compila inserendoci il codice fiscale del
soggetto che vuole usufruire della detrazione.
- Cognome e nome ovviamente si compilano inserendoci nome e cognome
del soggetto che vuole usufruire della detrazione.
- Dati di nascita, sesso, comune di nascita e provincia ovviamente si compilano
inserendoci i dati anagrafici del soggetto che vuole usufruire della detrazione
- Codice fiscale del Condominio non dovrà essere compilato se la persona
è proprietaria esclusiva, del fabbricato su cui si eseguono le opere
- Codice fiscale soggetti art.5 del tuir non dovrà essere compilato
- Proprietà privata
POSSESSORE, si barra con una crocetta se si è PROPRIETARI
DETENTORE, si barra con una crocetta nel caso siamo in AFFITTO o ALTRO TITOLO
CONTITOLARE, si barra con una crocetta nel caso siamo sì proprietari, ma con altri
proprietari indivisi.
Esempio 1: ANNA E MARCO PROPRIETARI PER 1/2 CIASCUNO

IL MODELLO LO COMPILA SOLO ANNA E BARRA LA CROCETTA
CONTITOLARE. A QUESTO PUNTO MARCO AVRA' SEMPRE
LA DETRAZIONE, MA SI DOVRA' RICORDARE DI FAR INSERIRE AL
RAGIONIERE AL MOMENTO DELLA DENUNCIA DEI REDDITI IL CODICE
FISCALE DI ANNA.

Esempio 2: ANNA E MARCO PROPRIETARI PER 1/2 CIASCUNO (stessa situazione)

IL MODELLO LO COMPILA ANNA E BARRA LA CROCETTA POSSESSORE
MARCO COMPILA UN ALTRO MODELLO E BARRA ANCH'ESSO LA
CASELLA POSSESSORE

- Proprietà Comune
AMMINISTRATORE, si barra nel caso di lavori su condominio, e tale casella sarà barrata
nel qual caso è l'amministratore soltanto ad inviare il modello
CONDOMINO, si barra nel caso di lavori su condominio, e tale casella sarà barrata qualora
non sussiste amministratore di condominio, o comunque qualora il condomino vuole aderire
personalmente,
DA RICORDARE SU AMBEDUE IPOTESI di proprieta comune, DI COMPILARE IL
CODICE FISCALE DEL CONDOMINIO


A seguire parte 2 con I DATI DELL'IMMOBILE

per qualunque chiarimento su commenti sotto POST.
o forma privata, a disposizione, progetto-casa@email.it


2000

RAGGIUNTE LE 2000 VISITE
grazie a tutti ! !

mercoledì 29 ottobre 2008

55% DETRAZIONE

Eccoci al delicato argomento relativo alla detrazione principe del momento.
in questo post si illustra semplicemente l'ambito applicativo "quello del risparmio energetico", che può avere tale detrazione.
Semplice sostituzione della attuale caldaia (non a condensazione) con una caldaia a condensazione.
Nuova tipologia degli infissi esterni (rispettando coefficenti energetici ovviamente)
Sostituzione dei condizionatori con altri con inverter.
Pannelli solari.
Pareti veriticali (riqualificazione energetica)
Il rispetto della normativa deve essere asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale.

giovedì 24 luglio 2008

SCADENZA ACCATASTAMENTI

Da quanto si può apprendere dall'agenzia delle entrate e
dai Comuni, il risultato delle scadenze per quanto concerne
l'accatastamento dei fabbricati è il seguente:

28 luglio 2008 sia per i fabbricati non dichiarati sia per quelli
che hanno perso i requisiti di ruralità ed il soggetto proprietario
non risulta coltivatore diretto.

In via ufficiosa, il risultato della scadenza non è proprio così,
in altri termini il Comune dovrebbe al termine di detta scadenza
inviare una missiva con la quale impone in giorni trenta
di regolarizzare il tutto.

Sempre in via ufficiosa il Catasto dice che il 28 luglio è una scadenza
fittizia in quanto basta che il soggetto proprietario si attivi
all'accatastamento.
Cosa vuol dire???? vuol semplicemente dire, anche nel caso che si
producesse l'accatastamento in data successiva andrebbe bene uguale
l'importante è definirlo.

Aspettando le prossime....

In ogni caso come sempre per qualunque chiarimento
a disposizione su progetto-casa@email.it

GRAZIE A TUTTI ! OLTRE 1000 VISITE !!

OLTRE
1000
VISITE
Grazie a tutti !

giovedì 17 luglio 2008

DATE SCADENZA ACCATASTAMENTI FABBRICATI

Ecco qua le ultime date per le scadenze catastali:
28 luglio 2008 relativamente ai fabbricati non dichiarati,
ottobre 2008 per i fabbricati ex-rurali.
Queste sono le date relative al catasto di Arezzo, comunque per gli
altri Comuni ho potuto constatare, che la data è la stessa o addirittura posticipata.